Cassation appeal dismissed for inadmissibility as lack of motivation is not a valid ground for plea bargain appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant challenged a plea bargain sentence, arguing the lower court failed to explain why criminal liability existed. The court ruled that under the specific law governing plea bargain appeals, lack of motivation regarding liability is not a permissible ground for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 129, c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are limited to specific grounds such as the expression of the accused's will or legal qualification, excluding challenges to the lack of motivation regarding the existence of criminal liability.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SULEJMANOVIC ROMANO nato a ALGHERO il 10/11/1997 avverso la sentenza del 17/11/2021 del GIP TRIBUNALE di MONZAudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Monza ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., a Romano Sulejmapernovic la pena da lui concordata con il Pubblico ministero per il reato di associazione a delinquere e per un furto tentato ed un furto consumato, entrambi aggravati; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso Romano Sulejmananovic, a mezzo del suo difensore, per un unico motivo con il quale si duole della mancanza della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità; - che il ricorso è inammissibile, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha previsto che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena e tra tali motivi non rientra la mancanza di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso