Cassation appeal dismissed because the defendant personally signed the petition instead of using a qualified defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant, Nadir Degachi, personally signed the petition rather than having it signed by a qualified defense attorney. The lower court had reduced the sentence for aggravated theft, but the procedural defect in filing the cassation request rendered the appeal void. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, 613 c.p.p.; The cassation appeal must be signed by a defense attorney registered on the special roll of the Court of Cassation, and a personal signature by the accused renders the petition inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEGACHI NADIR nato a BORGOSESIA il 14/04/1996 avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINO Tdato avviso alle parti• udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato, applicando le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla aggravante e quindi riducendo la pena, la sentenza del 6 dicembre 2018 del Tribunale di Vercelli, che aveva affermato la penale responsabilità di Nadir Degachi per il delitto di furto aggravato, condannandolo alla pena di giustizia; - che il ricorso proposto da Nadir Degachi è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'imputato, dovendo trovare applicazione gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. nel testo modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo i quali il ricorso in cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso