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Ordinanza — n. 31700/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for lack of motivation as generic and fails to meet admissibility standards.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31700/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by Vito Ciccolella and Addolorata Musci inadmissible due to extreme genericity. The defendants argued against the lower court's confirmation of their criminal responsibility for aggravated attempted theft involving violence against property. The court rejected these claims because the appeals failed to provide specific grounds required for admissibility under Italian criminal procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals must be specific and motivated; generic complaints lacking concrete arguments result in inadmissibility and the imposition of procedural costs.

Parole chiave

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criminal procedure appeals lack of motivation genericity standard inadmissibility ruling procedural costs risarcimento alle vittime di reati reati violenti tentato furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 616, comma 1, c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CICCOLELLA VITO nato a BISCEGLIE il 24/05/1972 MUSCI ADDOLORATA nata a MOLFETTA il 23/08/1985 avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del 7 dicembre 2016 del Tribunale di Trani che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Vito Ciccolella e Addolorata Musci per i delitti di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che i ricorsi degli imputati, che si dolgono della mancanza della motivazione, sono inammissibili per la loro estrema genericità; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05