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Ordinanza — n. 31699/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31699/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31699/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIAMMARIA GIUSEPPE nato a BARI il 04/10/1966 avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza dei 28 marzo 2017 del Tribunale di Bari che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Giuseppe Giammaria per i delitti di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale e, ritenuta la continuazione tra i reati ed applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato è inammissibile in quanto volto ad invocare una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in questa sede di legittimità ed avendo comunque la Corte di appello fornito adeguata motivazione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31699/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione impunità delitto di fuga circostanza aggravante persecuzione determinante per la fuga infrazione privilegiata
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIAMMARIA GIUSEPPE nato a BARI il 04/10/1966 avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza dei 28 marzo 2017 del Tribunale di Bari che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Giuseppe Giammaria per i delitti di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale e, ritenuta la continuazione tra i reati ed applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato è inammissibile in quanto volto ad invocare una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in questa sede di legittimità ed avendo comunque la Corte di appello fornito adeguata motivazione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il