Ordinanza — n. 31697/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUZIO SIMONA nata a ROMA il 09/01/1975 avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; ,• - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 8 luglio 2019 del Tribunale di Roma che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Simona Muzio per il delitto di furto aggravato e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante ed alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale, l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputata è inammissibile in quanto estremamente generico e privo di alcun riferimento al caso concreto; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 31697/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUZIO SIMONA nata a ROMA il 09/01/1975 avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; ,•
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 8 luglio 2019 del Tribunale di Roma che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Simona Muzio per il delitto di furto aggravato e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante ed alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale, l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputata è inammissibile in quanto estremamente generico e privo di alcun riferimento al caso concreto; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0