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Ordinanza — n. 31696/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for theft, upholding appellate court's sentencing balance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31696/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Aristide Celani inadmissible, confirming the lower court's conviction for theft aggravated by violence and recidivism. Celani argued for a specific mitigating circumstance regarding the damage caused, but the appellate court correctly noted the damage was not negligible. The supreme court upheld the finality of the sentencing balance as a discretionary power of the trial judge, provided it is adequately motivated.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The assessment of the balance between aggravating and mitigating circumstances constitutes an exercise of the power of evaluation reserved to the judge of the case and is unassailable in proceedings on legality, provided it is adequately motivated according to some of the parameters provided.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility theft aggravated by violence recidiva specifica balance aggravating mitigating sentencing discretion appellate sanzione penale recidiva nell'infrazione azione civile

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi
pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv.
Sez. 4, n. 10379 del 26/03/1990, Di carlo
Sez. 4, n. 10379 del 26/03/1990, Di carlo, Rv.
Sez. 1, n. 3163 del 28/11/1988, Donato
184914; Sez. 1, n. 3163 del 28/11/1988, Donato, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELANI ARISTIDE nato a FROSINONE il 07/09/1948 avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 11 novembre 2009 del Tribunale di Latina che aveva affermato la penale responsabilità di Aristide Celani per un reato di furto consumato e due reati di furto tentato, tutti aggravati dalla violenza sulle cose e dalla esposizione alla pubblica fede e dalla recidiva specifica, ed applicate le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva e ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, con il quale si duole del diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello fornito sul punto adeguata e corretta motivazione, evidenziando che il danno conseguente alla forzatura delle autovetture non è irrisorio; - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che, in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838;

Sez. 4, n. 10379 del 26/03/1990, Di carlo, Rv. 184914; Sez. 1, n. 3163 del 28/11/1988, Donato, Rv. 180654) e nel caso di specie la Corte di appello ha fatto riferimento alla particolare intensità del dolo desunta dalla commissione di tre reati in un breve arco di tempo; - che anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato avendo la Corte di appello adeguatamente motivato l'affermazione che, alla luce dei precedenti penali e della commissione dei tre ulteriori reati in un brevissimo periodo di tempo, non era possibile asserire che in futuro l'imputato si sarebbe astenuto dal commettere ulteriori reati; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C