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Ordinanza — n. 31695/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31695/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31695/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VECCIA MAURIZIO nato a ROMA il 08/12/1964 avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 30 marzo 2010 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Maurizio Veccia per il reato di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose e dalla recidiva reiterata specifica e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante ed alla recidiva, lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, con il quale egli sostiene che il reato era già estinto per prescrizione prima della sentenza di appello, è manifestamente infondato perché poggia sul presupposto che gli effetti della recidiva sul termine di prescrizione vengano meno nel caso in cui essa sia stata ritenuta subvalente o equivalente alle attenuanti, mentre l'art. 157 cod. pen. afferma, ai fini della durata del termine minimo di prescrizione, che si considerano i soli aumenti di pena dovuti alle aggravanti ad effetto speciale e non si tiene conto dell'esito del giudizio di bilanciamento, come reiteratamente affermato anche dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione (vedi Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057;

Regesto Legislator

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art. 157 cod. pen; Ordinanza — n. 31695/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059; Sez. 6, n. 50995 del 09/07/2019, Pastore, Rv. 278058); - che il termine minimo di prescrizione è pari alla pena detentiva edittale che corrisponde ad anni tredici e mesi quattro di reclusione — ossia alla pena di anni dieci di reclusione per il reato di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose, ai sensi degli artt. 624-bis e 625 cod. pen., ulteriormente aumentata di un terzo per la recidiva reiterata, dovendo trovare applicazione, in caso di concorso di circostanze ad effetto speciale, l'aumento di un terzo di cui all'art. 63, quarto comma, cod. pen.

Parole chiave

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aggravamento della pena recidiva nell'infrazione limiti dell'aggravio pena massima maggiorazione dissuasiva interessi di mora

Disposizioni normative citate

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art. 157 cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VECCIA MAURIZIO nato a ROMA il 08/12/1964 avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 30 marzo 2010 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Maurizio Veccia per il reato di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose e dalla recidiva reiterata specifica e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante ed alla recidiva, lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, con il quale egli sostiene che il reato era già estinto per prescrizione prima della sentenza di appello, è manifestamente infondato perché poggia sul presupposto che gli effetti della recidiva sul termine di prescrizione vengano meno nel caso in cui essa sia stata ritenuta subvalente o equivalente alle attenuanti, mentre l'art. 157 cod. pen. afferma, ai fini della durata del termine minimo di prescrizione, che si considerano i soli aumenti di pena dovuti alle aggravanti ad effetto speciale e non si tiene conto dell'esito del giudizio di bilanciamento, come reiteratamente affermato anche dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione (vedi Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057;

Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059; Sez. 6, n. 50995 del 09/07/2019, Pastore, Rv. 278058); - che il termine minimo di prescrizione è pari alla pena detentiva edittale che corrisponde ad anni tredici e mesi quattro di reclusione — ossia alla pena di anni dieci di reclusione per il reato di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose, ai sensi degli artt. 624-bis e 625 cod. pen., ulteriormente aumentata di un terzo per la recidiva reiterata, dovendo trovare applicazione, in caso di concorso di circostanze ad effetto speciale, l'aumento di un terzo di cui all'art. 63, quarto comma, cod. pen.

—, mentre il termine massimo di prescrizione si ottiene aumentando di due terzi il termine di anni tredici e mesi quattro come sopra indicato, cosicché risulta evidente che il reato, commesso nel 2010, non si è ancora estinto per prescrizione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; lí/

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.