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Ordinanza — n. 31690/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31690/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31690/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HYSENI ERION nato il 30/03/1978 avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 12 gennaio 2021 del Tribunale di Roma che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Erion Hyseni per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesione personale aggravata e per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. e, ritenuta la continuazione tra i reati ed applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, con il quale egli si duole del diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, è manifestamente infondato, perché l'applicazione della recidiva reiterata osta, ai sensi dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., alla prevalenza delle attenuanti; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale l'imputato si duole della mancanza di motivazione in ordine agli aumenti di pena per i reati satellite, è manifestamente infondato, atteso che, come solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932), mentre per una pena base contenuta entro tale limite è sufficiente un generico rinvio all'adeguatezza della pena (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283) e quindi agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa Giorgio, Rv. 276288), così un modesto aumento di pena per la continuazione non necessita di una approfondita motivazione e nel caso di specie gli aumenti di pena per la continuazione appaiono molto contenuti, cosicché, in applicazione del principio sopra esposto, la motivazione risulta adeguata, avendo la Corte di appello fatto riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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art. 495 cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 31690/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 495 cod. pen. e, ritenuta la continuazione tra i reati ed applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, con il quale egli si duole del diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, è manifestamente infondato, perché l'applicazione della recidiva reiterata osta, ai sensi dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., alla prevalenza delle attenuanti; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale l'imputato si duole della mancanza di motivazione in ordine agli aumenti di pena per i reati satellite, è manifestamente infondato, atteso che, come solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932), mentre per una pena base contenuta entro tale limite è sufficiente un generico rinvio all'adeguatezza della pena (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283) e quindi agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa Giorgio, Rv. 276288), così un modesto aumento di pena per la continuazione non necessita di una approfondita motivazione e nel caso di specie gli aumenti di pena per la continuazione appaiono molto contenuti, cosicché, in applicazione del principio sopra esposto, la motivazione risulta adeguata, avendo la Corte di appello fatto riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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attenuazione della pena recidiva nell'infrazione pentito riabilitazione sanzione penale altri reati

Disposizioni normative citate

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art. 495 cod. pen
art. 133 cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HYSENI ERION nato il 30/03/1978 avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 12 gennaio 2021 del Tribunale di Roma che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Erion Hyseni per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesione personale aggravata e per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. e, ritenuta la continuazione tra i reati ed applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, con il quale egli si duole del diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, è manifestamente infondato, perché l'applicazione della recidiva reiterata osta, ai sensi dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., alla prevalenza delle attenuanti; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale l'imputato si duole della mancanza di motivazione in ordine agli aumenti di pena per i reati satellite, è manifestamente infondato, atteso che, come solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932), mentre per una pena base contenuta entro tale limite è sufficiente un generico rinvio all'adeguatezza della pena (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283) e quindi agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa Giorgio, Rv. 276288), così un modesto aumento di pena per la continuazione non necessita di una approfondita motivazione e nel caso di specie gli aumenti di pena per la continuazione appaiono molto contenuti, cosicché, in applicazione del principio sopra esposto, la motivazione risulta adeguata, avendo la Corte di appello fatto riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos