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Ordinanza — n. 31688/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses prosecutor's appeal for lack of interest regarding a non-prosecution decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31688/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared inadmissible the appeal filed by the Public Prosecutor against a lower court's decision to drop charges. The prosecutor argued the defendant should be acquitted because the alleged offense of insult was not defined as a crime, while the lower court had dismissed the case due to the withdrawal of the private prosecution. The supreme court rejected the appeal, ruling that the prosecutor lacked standing to challenge a decision based on the extinction of the private prosecution.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: The public prosecutor lacks standing to file an appeal against a judgment declaring the case non-prosecutable due to the withdrawal of the private prosecution.

Parole chiave

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public prosecutor standing private prosecution withdrawal non-prosecution decision lack of interest appeal Italian criminal procedure istanza di revisione penale abbandono del procedimento per truffa remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PERUGIAnel procedimento a carico di: VENTURINI FRANCESCO nato a FOLIGNO il 27/07/1972 inoltre: ZAMPOLINI CINZIA avverso la sentenza del 26/02/2016 del GIUDICE DI PACE di SPOLETOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Spoleto ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Francesco Venturini per i delitti di ingiuria, lesione personale e minaccia perché estinti per remissione della querela; - che il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia, che sostiene che l'imputato doveva essere assolto dal delitto di ingiuria perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, è inammissibile per carenza di interesse;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale. Così deciso il 05/07/