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Ordinanza — n. 31687/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic lack of specificity regarding fraud and preference bankruptcy charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31687/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued against the appellate court's reduction of accessory bankruptcy penalties, but the court found the first ground of appeal too generic to challenge the fraud and preference bankruptcy convictions. Consequently, the appellate court's assessment of mitigating circumstances was upheld as correct.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 364, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are extremely generic and merely repeat arguments already presented in the lower appeal without addressing the specific reasons given by the territorial court.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds bankruptcy fraud preference bankruptcy court costs appellate reform specificity requirement bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 364, comma 1, cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IORIO ALBERTO nato a NAPOLI il 10/10/1956 avverso la sentenza del 07/10/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha parzialmente riformato, riducendo la durata delle pene accessorie fallimentari, la sentenza del 5 ottobre 2017 del Tribunale di Fermo che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Alberto brio per due condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale e per una condotta di bancarotta preferenziale unificate in un unico delitto di bancarotta fraudolenta aggravata ai sensi dell'art. 219, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942 e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante e ridotta la pena per la scelta del rito, l'aveva condannato alla pena di anni due di reclusione, oltre alle pene accessorie fallimentari; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato è inammissibile, perché estremamente generico quanto alla bancarotta fraudolenta patrimoniale e comunque generico anche in relazione alla bancarotta preferenziale, limitandosi a reiterare le censure già dedotte con l'appello senza confrontarsi con le ragioni poste dalla Corte territoriale alla base della sua decisione; - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello ritenuto corretto il giudizio di equivalenza tra circostanze in considerazione della gravità complessiva del fatto; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de