Italian court dismisses appeals against aggravated attempted theft conviction for three defendants.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by three defendants against a second-instance conviction for aggravated attempted theft inadmissible. The appellate court had confirmed the lower court's finding that the defendants intended to steal rather than merely enter the property, deeming their explanations uncredible and their arguments generic. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs and a fine to the state treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 595, cod. proc. pen.: Appeals against conviction for attempted theft are inadmissible when the appellate court's findings on intent are supported by credible evidence and the arguments raised are manifestly unfounded or generic.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TOMOIU MARCEL nato il 10/09/1980 IANCU ADRIAN FLORIN nato il 24/05/1984 STRACA GABRIEL TEODOR nato il 17/07/1986 avverso la sentenza del 03/02/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del 19 marzo 2019 del Tribunale di Ancona che aveva affermato la penale responsabilità di Adrian Floriim Iancu, Gabriel Teodor Straca e Marcel Tomoiu per il reato di tentato furto aggravato e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che i primi tre motivi di ricorso degli imputati, che si dolgono dell'omessa diversa qualificazione giuridica del fatto loro contestato, sono manifestamente infondati, atteso che la Corte di appello ha evidenziato che essi non volevano limitarsi ad entrare nell'immobile, ma intendevano sottrarre i beni ivi custoditi, e che le dichiarazioni rese in proposito dagli imputati sono risultate intrinsecamente non credibili, e comunque i motivi sono estremamente generici; - che il quarto motivo di ricorso, attinente al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche e dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna facendo riferimento ai precedenti penali degli imputati Adrian Florian Iancu e Gabriel Teodor Straca e, quanto al Tomoiu si è evidenziato, per negare le circostanze attenuanti generiche, che la sua incensuratezza non è da sola rilevante e che il fatto appare particolarmente grave per le sue modalità esecutive e che comunque la pena corrisponde al minimo edittale; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così