Sentenza — n. 31685/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KHAN ZAFARULLAH nato il 08/01/1971 avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; 17# - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello Øi Ancona ha confermato la sentenza del 1 febbraio 2019 del Tribunale di che aveva affermato la penale responsabilità di Zafarullah Khan per il reato di falsificazione di una patente di guida rilasciata da uno stato estero e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso, con il quale sostiene che, essendo egli da anni residente in Italia, mancherebbe il presupposto di cui all'art. 135, comma 1, d.lgs. n. 285 del 1992, cui è subordinata l'attribuzione, da parte dell'ordinamento italiano, alla patente estera del valore di autorizzazione amministrativa alla guida di autoveicoli sul territorio italiano, con conseguente insussistenza del fatto, non è inammissibile o manifestamente infondato, cosicché, non essendo evidente la sussistenza di alcuna delle ipotesi di proscioglimento previste dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il resto è ormai estinto per prescrizione e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio;
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 31685/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 135, comma 1, d.lgs. n. 285 del 1992, cui è subordinata l'attribuzione, da parte dell'ordinamento italiano, alla patente estera del valore di autorizzazione amministrativa alla guida di autoveicoli sul territorio italiano, con conseguente insussistenza del fatto, non è inammissibile o manifestamente infondato, cosicché, non essendo evidente la sussistenza di alcuna delle ipotesi di proscioglimento previste dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il resto è ormai estinto per prescrizione e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KHAN ZAFARULLAH nato il 08/01/1971 avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; 17#
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello Øi Ancona ha confermato la sentenza del 1 febbraio 2019 del Tribunale di che aveva affermato la penale responsabilità di Zafarullah Khan per il reato di falsificazione di una patente di guida rilasciata da uno stato estero e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso, con il quale sostiene che, essendo egli da anni residente in Italia, mancherebbe il presupposto di cui all'art. 135, comma 1, d.lgs. n. 285 del 1992, cui è subordinata l'attribuzione, da parte dell'ordinamento italiano, alla patente estera del valore di autorizzazione amministrativa alla guida di autoveicoli sul territorio italiano, con conseguente insussistenza del fatto, non è inammissibile o manifestamente infondato, cosicché, non essendo evidente la sussistenza di alcuna delle ipotesi di proscioglimento previste dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il resto è ormai estinto per prescrizione e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il