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Ordinanza — n. 31684/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to late filing of new defense grounds and generic repetition of lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31684/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Vanna Andreoni inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The court ruled that two of the three appeal grounds were generic repetitions of arguments already made in the second instance without engaging with the appellate court's reasoning, while the third ground was inadmissible because it was raised for the first time at the cassation stage. Consequently, the original conviction for attempted aggravated theft was upheld, and the appellant was condemned to bear the procedural expenses.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals are inadmissible if they merely repeat lower court arguments without new engagement or if new grounds are raised for the first time at the cassation level.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds new defense grounds procedural economy court costs criminal procedure Cassation Court tentato furto

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
pen., è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di motivo proposto per la prima volta con il ricorso per cassazione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
pen., trattandosi di motivo proposto per la prima volta con il ricorso per cassazione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
Art. 626, primo comma, n. 2, cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANDREONI VANNA nata a SESTO SAN GIOVANNI il 20/01/1966 avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 25 novembre 2019 del Tribunale di Milano che aveva affermato la penale responsabilità di Vanna Andreoni per il reato di tentato furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede e, con le circostanze attenuanti generiche prevalenti, l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali invoca la scriminante dello stato di necessità e, in subordine, la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 626, primo comma, n. 2, cod. pen., sono inammissibili atteso che la ricorrente si limita a reiterare le censure già formulate con l'atto di appello senza confrontarsi con le ragioni in proposito addotte dalla Corte di appello, con conseguente genericità dei motivi, e proponendo una ricostruzione fattuale diversa da quella adottata dai giudici del secondo grado; - che il secondo motivo di ricorso dell'imputata, con il quale invoca la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di motivo proposto per la prima volta con il ricorso per cassazione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci