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Ordinanza — n. 31682/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31682/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31682/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUBINE MARIAN ION nato il 04/03/1979 avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;RITENUTO IN FATTO E - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 17 febbraio 2020 del Tribunale di Milano che aveva affermato la penale responsabilità di Marian Ion Lubine per più reati di furto consumato e tentato in supermercato e, ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, con il quale egli sostiene che i giudici del merito avrebbero errato nell'applicare l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede e comunque la Corte di appello avrebbe omesso di motivare in ordine alle ragioni di fatto che imponevano la sua applicazione, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello affermato che la videosorveglianza non era attuata in modo tale da consentire un controllo costante e diretto della merce esposta sugli scaffali e quindi un intervento immediato ed efficace per impedire la commissione dei furti, cosicché la decisione appare conforme alla giurisprudenza di questa Corte di cassazione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31682/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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prove acquisite tramite sorveglianza sorveglianza sui prezzi furto di lieve entità comunicazione degli elementi a carico contraffazione di merci inutilizzabilità delle prove illecite
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUBINE MARIAN ION nato il 04/03/1979 avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 17 febbraio 2020 del Tribunale di Milano che aveva affermato la penale responsabilità di Marian Ion Lubine per più reati di furto consumato e tentato in supermercato e, ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, con il quale egli sostiene che i giudici del merito avrebbero errato nell'applicare l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede e comunque la Corte di appello avrebbe omesso di motivare in ordine alle ragioni di fatto che imponevano la sua applicazione, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello affermato che la videosorveglianza non era attuata in modo tale da consentire un controllo costante e diretto della merce esposta sugli scaffali e quindi un intervento immediato ed efficace per impedire la commissione dei furti, cosicché la decisione appare conforme alla giurisprudenza di questa Corte di cassazione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il