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Ordinanza — n. 31681/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against criminal conviction for theft, ruling appeals inadmissible as they merely request different evidence evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31681/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Ahmetovic and Petrovic inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants argued against the affirmation of their criminal liability and the subjective element of the aggravated theft charge. The court rejected these claims because the appeals were essentially requests for a different evaluation of evidence, which is not permitted at the stage of legal review.

Regesto Legislator

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Art. 609, comma 1, c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: Appeals against criminal judgments are inadmissible if they merely request a different evaluation of evidence, as the stage of legal review is limited to examining the correctness of the application of law and the sufficiency of the grounds for the conviction.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility evidence evaluation review legal review stage limits aggravated theft conviction court costs and fines imputazione di furto tentata truffa gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 609, comma 1, c.p.p.
Art. 616, comma 1, c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AHMETOVIC LUCA nato a TORINO il 05/07/1995 PETROVIC DENIS nato a TORINO il 30/05/1996 avverso la sentenza del 16/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza del 23 aprile 2018 del Tribunale di Asti che aveva affermato la penale responsabilità di Luca Ahmetovic e Denis Petrovic per il reato di furto aggravato e, con le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla aggravante, li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che i ricorsi degli imputati, che si dolgono della affermazione della loro penale responsabilità ed in particolare dell'elemento soggettivo, sono inammissibili, in quanto in realtà volti ad invocare una diversa valutazione delle prove non consentita in questa sede di legittimità; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0