Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31680/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31680/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31680/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SONCIN ROBERTO nato a TORINO il 14/07/1971 GARCIA FERNANDEZ JUANA nato il 16/05/1972 avverso la sentenza del 08/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del 22 luglio 2017 del Tribunale di Ivrea che aveva affermato la penale responsabilità di Roberto Soncin e Juana Fernandez Garcia per il reato di furto aggravato continuato e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva specifica infraquinquennale, li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo ed il secondo motivo dei ricorsi degli imputati, con il quale essi si dolgono della mera apparenza della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, fissato in misura superiore al minimo edittale, ed al diniego dell'esclusione della recidiva, sono manifestamente infondati, avendo in proposito la Corte territoriale fornito adeguata motivazione evidenziando i loro precedenti penali e sottolineando che l'aumento per la recidiva è stato fissato in misura addirittura inferiore a quella di legge; - che il terzo motivo è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale evidenziato che la confessione resa non è sintomo di resipiscenza, ma è dovuta alla palese evidenza della prova e come tale è inidonea a giustificare l'applicazione delle attenuanti generiche; - che anche il quarto motivo di ricorso è inammissibile, avendo la Corte affermato del tutto logicamente che dai precedenti penali dell'imputata Garcia Fernandez e dai reati per i quali è stata pronunciata condanna emerge una sua spiccata capacità criminale che non consente di ritenere che ella in futuro si asterrà dal commettere tali reati e la ricorrente non si confronta con tale asserzione; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31680/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

Generato dall'IA
recidiva nell'infrazione criminalità persistente pentito aggravamento della pena doppia punibilità commisurazione della pena per rapina
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SONCIN ROBERTO nato a TORINO il 14/07/1971 GARCIA FERNANDEZ JUANA nato il 16/05/1972 avverso la sentenza del 08/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del 22 luglio 2017 del Tribunale di Ivrea che aveva affermato la penale responsabilità di Roberto Soncin e Juana Fernandez Garcia per il reato di furto aggravato continuato e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva specifica infraquinquennale, li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo ed il secondo motivo dei ricorsi degli imputati, con il quale essi si dolgono della mera apparenza della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, fissato in misura superiore al minimo edittale, ed al diniego dell'esclusione della recidiva, sono manifestamente infondati, avendo in proposito la Corte territoriale fornito adeguata motivazione evidenziando i loro precedenti penali e sottolineando che l'aumento per la recidiva è stato fissato in misura addirittura inferiore a quella di legge; - che il terzo motivo è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale evidenziato che la confessione resa non è sintomo di resipiscenza, ma è dovuta alla palese evidenza della prova e come tale è inidonea a giustificare l'applicazione delle attenuanti generiche; - che anche il quarto motivo di ricorso è inammissibile, avendo la Corte affermato del tutto logicamente che dai precedenti penali dell'imputata Garcia Fernandez e dai reati per i quali è stata pronunciata condanna emerge una sua spiccata capacità criminale che non consente di ritenere che ella in futuro si asterrà dal commettere tali reati e la ricorrente non si confronta con tale asserzione; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così