Ordinanza — n. 31679/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORTESE GIANNI nato a MURAVERA il 23/07/1960 avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del 22 ottobre 2013 del Tribunale di Cuneo che aveva affermato la penale responsabilità di Gianni Cortese per il reato di furto aggravato e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, con il quale egli si duole della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al rigetto del motivo di appello volto a far dichiarare le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello evidenziato a tale proposito i numerosi precedenti penali dell'imputato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 31679/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORTESE GIANNI nato a MURAVERA il 23/07/1960 avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del 22 ottobre 2013 del Tribunale di Cuneo che aveva affermato la penale responsabilità di Gianni Cortese per il reato di furto aggravato e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, con il quale egli si duole della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al rigetto del motivo di appello volto a far dichiarare le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello evidenziato a tale proposito i numerosi precedenti penali dell'imputato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il