Ordinanza — n. 31677/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAKKARI SALAH EDDINE nato il 28/03/1984 avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del 31 9rt512020 del Tribunale di Torino, che aveva affermato la penale responsabilità di Salah Eddine Bakkari per il delitto di tentato furto aggravato, condannandolo alla pena di giustizia; - che il ricorso proposto da Salah Eddine Bakkari è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'imputato, dovendo trovare applicazione gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. nel testo modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo i quali il ricorso in cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 31677/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 571 e 613 cod. proc. pen. nel testo modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo i quali il ricorso in cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAKKARI SALAH EDDINE nato il 28/03/1984 avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del 31 9rt512020 del Tribunale di Torino, che aveva affermato la penale responsabilità di Salah Eddine Bakkari per il delitto di tentato furto aggravato, condannandolo alla pena di giustizia; - che il ricorso proposto da Salah Eddine Bakkari è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'imputato, dovendo trovare applicazione gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. nel testo modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo i quali il ricorso in cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il