Ordinanza — n. 31676/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANIELLI CHRISTIAN ERIK nato a ASTI il 18/02/1993 avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del 20 settembre 2019 del Tribunale di Asti che aveva affermato la penale responsabilità di Christian Erik Danielli per un reato di concorso in tentato furto aggravato, condannandolo alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità, è manifestamente infondato, avendo sul punto la Corte territoriale fornito adeguata motivazione, priva di contraddizioni o manifeste illogicità, e si limita a reiterare le censure sollevate con il gravame, cosicché il motivo risulta anche generico; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 31676/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANIELLI CHRISTIAN ERIK nato a ASTI il 18/02/1993 avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del 20 settembre 2019 del Tribunale di Asti che aveva affermato la penale responsabilità di Christian Erik Danielli per un reato di concorso in tentato furto aggravato, condannandolo alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità, è manifestamente infondato, avendo sul punto la Corte territoriale fornito adeguata motivazione, priva di contraddizioni o manifeste illogicità, e si limita a reiterare le censure sollevate con il gravame, cosicché il motivo risulta anche generico; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il