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Ordinanza — n. 31675/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to the generic nature of the complaint regarding criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31675/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Franco Toffaldano inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. Toffaldano challenged the lower court's confirmation of his criminal liability for aggravated theft, arguing against the imposition of criminal responsibility. The court rejected this argument as the appeal was excessively generic and lacked specific grounds, leading to the dismissal of the request.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a, cod. proc. pen.: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if it is excessively generic and fails to specify the grounds for challenging the judgment.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic appeal grounds criminal liability confirmation procedural costs award Cassa delle ammende fine truffa aggravata confisca dei proventi di reato gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 360, n. 1, lett. a, cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOFFALDANO FRANCO nato a TORINO il 14/11/1970 avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del 11 novembre 2019 del Tribunale di Ivrea che aveva affermato la penale responsabilità di Franco Toffaldano per un reato di furto aggravato, condannandolo alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole dell'affermazione di penale responsabilità è inammissibile, perché estremamente generico; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/