Ordinanza — n. 31673/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATIZONE GIOVANNI nato a CUORGNE' il 02/11/1986 avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del 26 febbraio 2015 del Tribunale di Ivrea che aveva affermato la penale responsabilità di Giovanni Catizone per il reato di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo del ricorso dell'imputato, con il quale egli si duole della carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità, è inammissibile in quanto esso è in realtà volto a sollevare censure di merito ed ad invocare una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 31673/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATIZONE GIOVANNI nato a CUORGNE' il 02/11/1986 avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del 26 febbraio 2015 del Tribunale di Ivrea che aveva affermato la penale responsabilità di Giovanni Catizone per il reato di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo del ricorso dell'imputato, con il quale egli si duole della carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità, è inammissibile in quanto esso è in realtà volto a sollevare censure di merito ed ad invocare una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il