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Ordinanza — n. 31672/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31672/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31672/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSARO ALESSANDRA nata a CALTANISSETTA il 10/01/1986 avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del 9 gennaio 2020 del Tribunale di Caltanissetta che aveva affermato la penale responsabilità di Alessandra Passaro per il reato di concorso in tentato furto aggravato e l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputata, con il quale lamenta la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e la carenza della motivazione in ordine al motivo di appello volto ad invocare la causa di non punibilità prevista dalla disposizione appena citata, è inammissibile, atteso che la Corte di appello ha implicitamente motivato il rigetto facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen. richiamati dall'art. 131-bis cod. pen., per escludere la particolare tenuità dell'offesa ed in particolare ha evidenziato che per le modalità di commissione del fatto, in quanto commesso su articoli esposti per la vendita non che non integravano generi di prima necessità, mentre la ricorrente non ha in alcun modo attaccato detto argomento; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende dì una somma che sì reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 31672/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. e la carenza della motivazione in ordine al motivo di appello volto ad invocare la causa di non punibilità prevista dalla disposizione appena citata, è inammissibile, atteso che la Corte di appello ha implicitamente motivato il rigetto facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen. richiamati dall'art. 131-bis cod. pen., per escludere la particolare tenuità dell'offesa ed in particolare ha evidenziato che per le modalità di commissione del fatto, in quanto commesso su articoli esposti per la vendita non che non integravano generi di prima necessità, mentre la ricorrente non ha in alcun modo attaccato detto argomento; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende dì una somma che sì reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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danno patrimoniale furto di lieve entità cosa di poco valore difetto di motivazione eccezioni difensive indennità per il danno soggettivo

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSARO ALESSANDRA nata a CALTANISSETTA il 10/01/1986 avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del 9 gennaio 2020 del Tribunale di Caltanissetta che aveva affermato la penale responsabilità di Alessandra Passaro per il reato di concorso in tentato furto aggravato e l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputata, con il quale lamenta la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e la carenza della motivazione in ordine al motivo di appello volto ad invocare la causa di non punibilità prevista dalla disposizione appena citata, è inammissibile, atteso che la Corte di appello ha implicitamente motivato il rigetto facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen. richiamati dall'art. 131-bis cod. pen., per escludere la particolare tenuità dell'offesa ed in particolare ha evidenziato che per le modalità di commissione del fatto, in quanto commesso su articoli esposti per la vendita non che non integravano generi di prima necessità, mentre la ricorrente non ha in alcun modo attaccato detto argomento; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende dì una somma che sì reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis