Ordinanza — n. 31669/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DALLA MURA BOSIO STEFANO nato a VERONA il 28/06/1968 avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del 6 ottobre 2020 del Tribunale di Verona che aveva affermato la penale responsabilità di Stefano Dalla Mura Bosio per il reato di tentato furto aggravato e li aveva condannati alla pena di giustizia; - che i motivi del ricorso dell'imputato sono inammissibili per la loro estrema genericità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 31669/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DALLA MURA BOSIO STEFANO nato a VERONA il 28/06/1968 avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del 6 ottobre 2020 del Tribunale di Verona che aveva affermato la penale responsabilità di Stefano Dalla Mura Bosio per il reato di tentato furto aggravato e li aveva condannati alla pena di giustizia; - che i motivi del ricorso dell'imputato sono inammissibili per la loro estrema genericità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/0