Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31668/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31668/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31668/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HALILOVIC ALEKSANDRO nato a PRATO il 04/09/1975 HALILOVIC DANIELE nato a FAENZA il 28/12/1992 avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31668/2022 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HALILOVIC ALEKSANDRO nato a PRATO il 04/09/1975 HALILOVIC DANIELE nato a FAENZA il 28/12/1992 avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

Parole chiave

Generato dall'IA
risarcimento per atto illecito furto aggravato tentato furto risarcimento alle vittime di reati licenziamento per furto sanzioni pecuniarie
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HALILOVIC ALEKSANDRO nato a PRATO il 04/09/1975 HALILOVIC DANIELE nato a FAENZA il 28/12/1992 avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del 26 settembre 2017 del Tribunale di Padova che aveva affermato la penale responsabilità di Daniele Halilovic ed Aleksandro Halilovic per il reato di tentato furto aggravato e li aveva condannati alla pena di giustizia; - che l'unico motivo dei ricorsi degli imputati, con il quale essi si dolgono della carenza ed inidoneità della motivazione, è inammissibile, poiché è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello reso adeguata motivazione, ed estremamente generico; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il