Sentenza — n. 31667/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VENTRUTI COSIMO nato a FAGGIANO il 29/07/1945 avverso la sentenza del 21/04/2021 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Taranto ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Taranto del 25 maggio 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di Cosimo Ventruti per il reato di lesione personale e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che la persona offesa, Elisabetta Vita D'Alessandro, ha dichiarato in data 28 giugno 2022 di rimettere la querela e Cosimo Ventruti ha dichiarato di accettare la remissione, come risulta dai verbali redatti in pari data presso la Stazione dei carabinieri di Pulsano, e che, ai sensi dell'art. 152 cod. pen., il reato è ormai estinto e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio; - che le spese del procedimento devono essere poste a carico del querelato;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 152 cod. pen; Sentenza — n. 31667/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 152 cod. pen., il reato è ormai estinto e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio; - che le spese del procedimento devono essere poste a carico del querelato;
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VENTRUTI COSIMO nato a FAGGIANO il 29/07/1945 avverso la sentenza del 21/04/2021 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Taranto ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Taranto del 25 maggio 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di Cosimo Ventruti per il reato di lesione personale e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che la persona offesa, Elisabetta Vita D'Alessandro, ha dichiarato in data 28 giugno 2022 di rimettere la querela e Cosimo Ventruti ha dichiarato di accettare la remissione, come risulta dai verbali redatti in pari data presso la Stazione dei carabinieri di Pulsano, e che, ai sensi dell'art. 152 cod. pen., il reato è ormai estinto e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio; - che le spese del procedimento devono essere poste a carico del querelato;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese a carico del querelato Ventruti Cosimo. Così deciso il 05/0