Ordinanza — n. 31664/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISCIOTTA LUCIANO nato a PALERMO il 20/06/1982 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 4 febbraio 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di Luciano Pisciotta per il reato di furto aggravato di energia elettrica e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo del ricorso dell'imputato, con il quale si duole della mancanza di motivazione in ordine al rigetto del motivo di appello avverso il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, è inammissibile, stante la manifesta infondatezza del motivo di appello, atteso che l'imputato non può usufruire di detto beneficio, a causa dei suoi precedenti penali, in quanto nei suoi confronti il beneficio era stato già applicato e poi revocato ed egli è stato anche ritenuto recidivo reiterato nel presente processo, stante la sua accresciuta capacità criminale; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 31664/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISCIOTTA LUCIANO nato a PALERMO il 20/06/1982 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 4 febbraio 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di Luciano Pisciotta per il reato di furto aggravato di energia elettrica e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo del ricorso dell'imputato, con il quale si duole della mancanza di motivazione in ordine al rigetto del motivo di appello avverso il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, è inammissibile, stante la manifesta infondatezza del motivo di appello, atteso che l'imputato non può usufruire di detto beneficio, a causa dei suoi precedenti penali, in quanto nei suoi confronti il beneficio era stato già applicato e poi revocato ed egli è stato anche ritenuto recidivo reiterato nel presente processo, stante la sua accresciuta capacità criminale; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso