Ordinanza — n. 31663/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RISALVATO TOMMASO nato a CASTELVETRANO il 29/05/1936 avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di erm. del 15 gennaio 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di Tommaso Risalvato per il reato di furto aggravato di energia elettrica e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo del ricorso dell'imputato, con il quale si duole della applicazione delle aggravanti della violenza sulle cose e della destinazione a pubblica fede, è inammissibile poiché, quanto alla prima, il ricorrente deduce che non è applicabile perché non vi è stato danneggiamento e quindi in sostanza fa valere una circostanza di fatto insuscettibile di accertamento in questa sede e, quanto alla aggravante della esposizione alla pubblica fede, la Corte di appello ha applicato la diversa aggravante della destinazione a pubblico servizio e comunque anche in relazione alla seconda aggravante il ricorrente deduce questioni di merito; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 31663/2022 — snpen · Corte di Cassazione: del 15 gennaio 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di Tommaso Risalvato per il reato di furto aggravato di energia elettrica e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo del ricorso dell'imputato, con il quale si duole della applicazione delle aggravanti della violenza sulle cose e della destinazione a pubblica fede, è inammissibile poiché, quanto alla prima, il ricorrente deduce che non è applicabile perché non vi è stato danneggiamento e quindi in sostanza fa valere una circostanza di fatto insuscettibile di accertamento in questa sede e, quanto alla aggravante della esposizione alla pubblica fede, la Corte di appello ha applicato la diversa aggravante della destinazione a pubblico servizio e comunque anche in relazione alla seconda aggravante il ricorrente deduce questioni di merito; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RISALVATO TOMMASO nato a CASTELVETRANO il 29/05/1936 avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di erm. del 15 gennaio 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di Tommaso Risalvato per il reato di furto aggravato di energia elettrica e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo del ricorso dell'imputato, con il quale si duole della applicazione delle aggravanti della violenza sulle cose e della destinazione a pubblica fede, è inammissibile poiché, quanto alla prima, il ricorrente deduce che non è applicabile perché non vi è stato danneggiamento e quindi in sostanza fa valere una circostanza di fatto insuscettibile di accertamento in questa sede e, quanto alla aggravante della esposizione alla pubblica fede, la Corte di appello ha applicato la diversa aggravante della destinazione a pubblico servizio e comunque anche in relazione alla seconda aggravante il ricorrente deduce questioni di merito; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso