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Ordinanza — n. 31662/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against aggravated theft conviction for manifestly unfounded procedural and substantive arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31662/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Militello inadmissible, confirming his conviction for aggravated theft. The court found the appellant's complaints regarding the lack of contradictory reasoning and the denial of a specific mitigating circumstance to be manifestly unfounded. Consequently, the decision upheld the lower court's finding that the damage extended beyond the stolen gas to include the damaged meter, warranting the aggravated penalty.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 62, n. 4 e 62-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, particularly when the lower court's reasoning logically follows from the facts and the appellant merely requests a re-evaluation without attacking the legal basis.

Parole chiave

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inadmissible appeal aggravated theft manifestly unfounded mitigating circumstances procedural costs contradictory reasoning Cassa delle ammende furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 62, n. 4, cod. pen.
Art. 62-bis, cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILITELLO FRANCESCO nato a PALERMO il 09/06/1984 avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 1 ottobre 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di Francesco Militello per il reato di furto aggravato e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, con il quale si duole della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della sua penale responsabilità, è manifestamente infondato, atteso che dalla motivazione riesce a comprendersi l'iter logico-giuridico della decisione, e comunque è generico, in quanto volto a reiterare le censure già formulate con l'atto di appello senza attaccare le ragioni della decisione ed appare sostanzialmente volto ad invocare una rivalutazione del fatto; - che il secondo motivo del ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 62, n. 4, e 62-bis cod. pen. e la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego dell'attenuante del danno di speciale tenuità e della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale correttamente evidenziato che il danno non è limitato al gas sottratto, dovendo comprendere anche il misuratore danneggiato, e che il reato si caratterizza per una particolare gravità, desunta dalle modalità di commissione del fatto, che non consente di ridurre ulteriormente la pena; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i! 05/07/2022. A