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Ordinanza — n. 31660/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against reduced sentence for electricity theft due to generic appeal grounds and adequate sentencing motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31660/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the reduced sentence for electricity theft inadmissible. The appellant's first ground was rejected for extreme generality, while the second ground regarding sentencing motivation was found infounded because the imposed penalty was near the statutory minimum. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are excessively generic, and a sentence within the lower half of the statutory range requires only a general reference to the adequacy of the penalty rather than detailed subjective and objective criteria.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic appeal grounds sentencing motivation statutory minimum penalty electricity theft court costs Cassa delle ammende sottrazione di energia

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre
pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv.
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino
276932), mentre per una pena base contenuta entro tale limite è sufficiente un generico rinvio all'adeguatezza della pena (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv.
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa Giorgio
(Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa Giorgio, Rv.
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa
(Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa Giorgio, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENEZIANO COSIMO nato a CATANZARO il 29/05/1967 avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Catanzaro del 23 aprile 2018 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Cosimo Veneziano per il reato di furto di energia elettrica e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato è inammissibile per la sua estrema genericità; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale si duole della carenza della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, atteso che solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932), mentre per una pena base contenuta entro tale limite è sufficiente un generico rinvio all'adeguatezza della pena (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283) e quindi agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa Giorgio, Rv. 276288) e che, peraltro, la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288), cosicché nel caso di specie, avendo la Corte territoriale fatto riferimento all'elevato quantitativo di energia elettrica sottratta, in applicazione del principio sopra esposto, essendo la pena inflitta prossima al minimo edittale, il trattamento sanzionatorio risulta adeguatamente motivato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co