Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for theft due to generic and unargued grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning regarding his criminal responsibility for theft was merely apparent or contradictory. The court rejected these claims, finding the appellant's objections generic and lacking any substantive argumentative critique of the decision's logic.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 360, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are merely generic dissenting opinions without substantive argumentation or if they fail to demonstrate contradictions or illogicality in the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUTTONE MASSIMO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 26/11/1994 avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 22 marzo 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di Massimo Cuttone per il reato di furto e, applicate le circostanze attenuanti generiche, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che i motivi di ricorso dell'imputato, che si duole della mera apparenza della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità o della sua contraddittorietà o manifesta illogicità, sono estremamente generici perché con essi il ricorrente si limita a dissentire in ordine alle ragioni della decisione, alle quali non muove una critica argomentata, e comunque la motivazione della decisione, incentrata sulla certezza che l'autore del furto fosse il Cottone sulla base della circostanza che i monili erano scomparsi dalla abitazione della persona offesa proprio in occasione della visita dell'imputato, non presenta contraddizioni o manifeste illogicità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis