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Ordinanza — n. 31657/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for theft of electricity, rejecting generic lack of motivation and generic arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31657/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Fiorina Passalacqua inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the lower court lacked motivation regarding her criminal responsibility and denied general mitigating circumstances, but these claims were deemed generic and unsupported. The court ruled that the Court of Appeal had sufficiently addressed the defense of necessity and applied the correct legal reasoning to reduce the sentence.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 595, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, manifestly unfounded, or fail to confront the reasons given by the appellate court.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of motivation theft of electricity procedural costs sottrazione di energia circostanze attenuanti danneggiamento d'impianti elettrici

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 595, cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA FIORINA nata a STRONGOLI il 16/03/1958 avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; /77

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Catanzaro del 22 febbraio 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di Fiorina Passalacqua per il reato di furto di energia elettrica e, applicate le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla aggravante della violenza sulle cose, l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputata, con il quale lamenta la mancanza di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità, è generico e comunque manifestamente infondato avendo la Corte di appello adeguatamente illustrato le ragioni dell'insussistenza della scriminante dello stato di necessità invocato con l'atto di appello; - che il secondo motivo di ricorso è generico, in quanto la ricorrente non si confronta con le ragioni poste dalla Corte di appello a base del trattamento sanzionatorio, tanto da dolersi del diniego delle attenuanti generiche che sono state invece applicate e ritenute prevalenti; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci