Cassation court dismisses appeal claiming ne bis in idem violation regarding recidiva and generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Denis Bernardo Marino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Marino argued that the appellate court violated the principle of ne bis in idem by using his criminal history to justify both recidiva and the denial of generic mitigating circumstances. The court rejected this claim, ruling that the same factual element can legally support distinct judicial decisions regarding different legal institutions without violating the principle.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 1, n. 1, lett. a) e Art. 5, comma 1, n. 1, lett. b) c.p.; The principle of ne bis in idem substantiale does not preclude the repeated use of the same factual factor to justify choices regarding different legal institutions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO DENIS BERNARDO nato a VENARIA REALE il 15/08/1979 avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Ivrea del 17 dicembre 2019 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Denis Bernardo Marino per i reati di tentato furto di una bicicletta e di resistenza a pubblico ufficiale e, applicata la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo del ricorso di Denis Bernardo Marino — con il quale si duole della violazione del principio del ne bis in idem sostanziale, avendo la Corte di appello fondato sulla stessa circostanza fattuale, ossia i suoi precedenti penali, sia la applicazione della recidiva, sia il diniego delle attenuanti generiche, sia la determinazione di una pena superiore al minimo edittale — è manifestamente infondato, atteso che il giudice può negare la concessione delle attenuanti generiche e, contemporaneamente, ritenere la recidiva, valorizzando per entrambe le valutazioni il riferimento ai precedenti penali dell'imputato, in quanto il principio del ne bis in idem sostanziale non preclude la possibilità di utilizzare più volte lo stesso fattore per giustificare scelte relative ad istituti giuridici diversi (Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallornbardo, Rv. 274783;
Sez. 6, n. 47537 del 14/11/2013, Quagliara, Rv. 257281; Sez. 1, n. 8857 del 07/02/1977, Lippolis, Rv. 136409); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così