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Ordinanza — n. 31653/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31653/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31653/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZA DANIEL nato a SAVONA il 17/08/1981 avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Asti del 8 aprile 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di Daniel Lanza per due delitti di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. e, ritenuta la continuazione tra i reati ed applicate le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo del ricorso di Daniel Lanza, con il quale deduce l'insussistenza del dolo e la natura grossolana del falso, è inammissibile perché invoca una rivalutazione del merito che non è consentita in questa sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31653/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 477 e 482 cod. pen. e, ritenuta la continuazione tra i reati ed applicate le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo del ricorso di Daniel Lanza, con il quale deduce l'insussistenza del dolo e la natura grossolana del falso, è inammissibile perché invoca una rivalutazione del merito che non è consentita in questa sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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inchiesta per falsità atti falsificazione di valori di bollo ufficiali falsificazione dei pesi e delle misure falsa testimonianza uso di false generalità reticenza dolosa dei difetti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZA DANIEL nato a SAVONA il 17/08/1981 avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Asti del 8 aprile 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di Daniel Lanza per due delitti di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. e, ritenuta la continuazione tra i reati ed applicate le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo del ricorso di Daniel Lanza, con il quale deduce l'insussistenza del dolo e la natura grossolana del falso, è inammissibile perché invoca una rivalutazione del merito che non è consentita in questa sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/