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Ordinanza — n. 31646/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31646/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31646/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: METRI DORJAN nato il 28/11/1992 CILI JETMIR nato il 21/09/1993 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno del 15 gennaio 2018 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Pjetri Dorian e .letmir Cili per quattro reati di furto aggravato in abitazione ed un delitto di resistenza a pubblico ufficiale, ritenuta la continuazione tra i reati; - che il primo motivo dei ricorsi degli imputati, con il quale si dolgono della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della loro penale responsabilità, è manifestamente infondato, ben comprendendosi dalla motivazione l'iter logico-giuridico della decisione, e comunque è generico in quanto volto a reiterare le censure già formulate con l'atto di appello senza attaccare le ragioni della decisione ed appare volto ad invocare una rivalutazione del fatto; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente Cili si duole dell'affermazione di penale responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha affermato che dalla dinamica della fuga, essendo la vettura ripartita improvvisamente dopo essersi fermata ad un semaforo con luce verde e mentre gli appartenenti alle forze dell'ordine si erano avvicinati per effettuare un controllo, emerge che tutti gli occupanti della automobile hanno partecipato al reato e tra questi anche il Cili, come gli altri interessato ad evitare la cattura; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31646/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti partecipazione al reato delitto di fuga permesso di promuovere un procedimento penale istigazione e aiuto al suicidio reato di coazione
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: METRI DORJAN nato il 28/11/1992 CILI JETMIR nato il 21/09/1993 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno del 15 gennaio 2018 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Pjetri Dorian e .letmir Cili per quattro reati di furto aggravato in abitazione ed un delitto di resistenza a pubblico ufficiale, ritenuta la continuazione tra i reati; - che il primo motivo dei ricorsi degli imputati, con il quale si dolgono della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della loro penale responsabilità, è manifestamente infondato, ben comprendendosi dalla motivazione l'iter logico-giuridico della decisione, e comunque è generico in quanto volto a reiterare le censure già formulate con l'atto di appello senza attaccare le ragioni della decisione ed appare volto ad invocare una rivalutazione del fatto; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente Cili si duole dell'affermazione di penale responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha affermato che dalla dinamica della fuga, essendo la vettura ripartita improvvisamente dopo essersi fermata ad un semaforo con luce verde e mentre gli appartenenti alle forze dell'ordine si erano avvicinati per effettuare un controllo, emerge che tutti gli occupanti della automobile hanno partecipato al reato e tra questi anche il Cili, come gli altri interessato ad evitare la cattura; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così