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Ordinanza — n. 31645/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31645/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31645/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MICAN DRAGOS ALIN nato il 17/09/1992 avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Vasto del 7 dicembre 2017 che aveva affermato la penale responsabilità di Dragos Alin Mican per il reato di furto aggravato, con le attenuanti generiche equivalenti alla aggravante, condannandolo alla pena di giustizia; in particolare, accogliendo l'appello del Pubblico ministero, ha aumentato la pena ai sensi dell'art. 133 cod. pen.; - che l'unico motivo del ricorso di Dragos Alin Mican, con il quale si duole della contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, è inammissibile, in quanto esso poggia su circostanze di fatto che dovrebbero emergere da una rivalutazione del materiale probatorio che si invoca e che non è consentita in questa sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 31645/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 133 cod. pen.; - che l'unico motivo del ricorso di Dragos Alin Mican, con il quale si duole della contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, è inammissibile, in quanto esso poggia su circostanze di fatto che dovrebbero emergere da una rivalutazione del materiale probatorio che si invoca e che non è consentita in questa sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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revisione della sentenza penale gravi addebiti penali alleggerimento della pena sanzioni penali aggravamento della pena controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MICAN DRAGOS ALIN nato il 17/09/1992 avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Vasto del 7 dicembre 2017 che aveva affermato la penale responsabilità di Dragos Alin Mican per il reato di furto aggravato, con le attenuanti generiche equivalenti alla aggravante, condannandolo alla pena di giustizia; in particolare, accogliendo l'appello del Pubblico ministero, ha aumentato la pena ai sensi dell'art. 133 cod. pen.; - che l'unico motivo del ricorso di Dragos Alin Mican, con il quale si duole della contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, è inammissibile, in quanto esso poggia su circostanze di fatto che dovrebbero emergere da una rivalutazione del materiale probatorio che si invoca e che non è consentita in questa sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il