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Ordinanza — n. 31432/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding prescription of aggravated theft due to procedural suspensions and prior conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31432/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's confirmation of the defendant's criminal liability for aggravated theft. Although the defendant argued the statute of limitations had expired, the court found the limitation period was interrupted by a prior conviction and suspended for over two years due to procedural delays caused by counsel's absence and the defendant's inability to attend hearings. Consequently, the court ruled that the crime had not extinguished by prescription and ordered the defendant to pay procedural costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 161 cod. pen.; Art. 157 cod. proc. pen.; The statute of limitations for aggravated theft is interrupted by a prior conviction and suspended by procedural delays, preventing extinction even when the calculated deadline appears to have passed.

Parole chiave

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statute of limitations criminal prescription aggravated theft procedural suspension recidivism criminal liability Cassation Court termine di sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 625, n. 7 cod. pen.
- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del 16 luglio 2018 del Tribunale di Trani che aveva affermato la penale responsabilità di Emanuella Capriati per due reati di furto aggravati ai sensi dell'art. 625, n.
Art. 161 cod. pen.
- che, peraltro, anche considerando il termine massimo di prescrizione, che per effetto della recidiva reiterata è pari, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 161 cod.
Art. 157 cod. proc. pen.
Art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
pen., ad anni tredici e mesi quattro, il reato non si è ancora estinto per prescrizione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
art. 161 cod. pen
- che, peraltro, anche considerando il termine massimo di prescrizione, che per effetto della recidiva reiterata è pari, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 161 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPRIATI EMANUELLA nata a BARI il 19/04/1951 avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del 16 luglio 2018 del Tribunale di Trani che aveva affermato la penale responsabilità di Emanuella Capriati per due reati di furto aggravati ai sensi dell'art. 625, n. 7, cod. pen. e dalla recidiva reiterata specifica e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti e ritenuta la continuazione tra i reati, l'aveva condannata alla pena di giustizia; - che il ricorso dell'imputata, che si duole dell'omesso rilievo dell'estinzione del reato per prescrizione ancor prima della sentenza di primo grado, è manifestamente infondato; - che è ben vero che trattandosi di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 7 cod. pen. e dalla recidiva specifica reiterata il termine minimo di prescrizione è pari ad otto anni, come sostenuto dalla ricorrente e che il termine è stato interrotto e ha iniziato a decorrere il 12 gennaio 2010, data del primo decreto di citazione a giudizio, a nulla rilevando che sia stato erroneamente emesso un secondo decreto per i medesimi fatti in data 25 maggio 2010; - che il termine, che avrebbe dovuto scadere il 12 gennaio 2018, è rimasto, tuttavia, sospeso per sessanta giorni dal 9 gennaio 2012 a causa del rinvio dell'udienza per impedimento del difensore e per altri sessanta giorni dal 11 dicembre 2017 a causa del rinvio dell'udienza per impedimento dell'imputata; inoltre, il termine è rimasto sospeso dal 5 maggio 2017 al 25 settembre 2017 per effetto del rinvio cagionato dall'adesione del difensore all'astensione proclamata dalle associazioni di categoria; - che, considerando il periodo di sospensione pari a complessivi 263 giorni, il termine minimo di prescrizione sarebbe scaduto il 2 ottobre 2018, ma ancor prima è stato interrotto dalla sentenza di condanna emessa il 16 luglio 2018 dal Tribunale di Trani. - che, peraltro, anche considerando il termine massimo di prescrizione, che per effetto della recidiva reiterata è pari, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 161 cod. pen., ad anni tredici e mesi quattro, il reato non si è ancora estinto per prescrizione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C