Italian Court dismisses generic appeal against criminal sentence for aggravated burglary, ordering costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Michele Astolfi inadmissible due to its extremely generic nature. The appellant sought to overturn a partial reform of his conviction for aggravated burglary, which had reduced his sentence by applying a specific mitigating circumstance. The court rejected the appeal because it failed to provide specific grounds for challenging the lower court's application of the law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 625-bis cod. pen.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the grounds are extremely generic and fail to specify the legal errors or factual disputes requiring review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASTOLFI MICHELE nato a BIELLA il 16/12/1982 avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza del 22 giugno 2021 del Tribunale di Torino che aveva affermato la penale responsabilità di Michele Astolfi per il reato di furto in abitazione aggravato, condannandolo, applicate le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., alla pena ritenuta di giustizia; in particolare, la Corte di appello ha applicato la circostanza attenuante prevista dall'art. 625-bis cod. pen. e ha ridotto la pena; - che i motivi di ricorso dell'imputato sono inammissibili, perché estremamente generici; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11