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Ordinanza — n. 31430/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for theft as generic or fact-based complaints lacking legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31430/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Salvatore Belfiore and Mario Di Pumpo inadmissible regarding their conviction for theft. Belfiore argued a violation of procedural articles concerning legal application, while Di Pumpo claimed the reasoning was contradictory and illogical. The court rejected these claims because Belfiore's argument was a generic repetition of previously dismissed points, and Di Pumpo's appeal relied solely on factual grievances without supporting legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; Art. 624, 624-bis cod. pen.; Art. 533, cod. proc. pen.: Appeals based on generic repetitions of already examined points or mere factual grievances lacking specific legal grounds are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaint factual grievances theft conviction procedural violation recidiva nell'infrazione abbandono del procedimento per truffa revisione in materia penale

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Art. 624 cod. pen.
pen., per erronea applicazione della legge penale, mentre il Di Pumpo lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo al reato ex art. 624-bis cod.
Art. 624-bis cod. pen.
pen., per erronea applicazione della legge penale, mentre il Di Pumpo lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo al reato ex art. 624-bis cod.
Art. 533, cod. proc. pen.
art. 624-bis cod. pen
pen., per erronea applicazione della legge penale, mentre il Di Pumpo lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo al reato ex art. 624-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BELFIORE SALVATORE nato a NOTO il 24/02/1968 DI PUMPO MARIO nato a SAN SEVERO il 03/05/1966 avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Siracusa del 20 aprile 2015, con la quale Salvatore Belfiore e Mario Di Pumpo sono stati condannati per furto in abitazione, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale; - che avverso detta sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione gli imputati a mezzo dei loro difensori; - che, con un unico motivo, Belfiore si duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 624 e 624-bis cod. pen. e 533, cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale, mentre il Di Pumpo lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo al reato ex art. 624-bis cod. pen.; - che il motivo di ricorso proposto da Belfiore è generico in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e non attacca le ragioni poste dalla Corte di appello a base della decisione; - che è, altresì, inammissibile il ricorso presentato dal Di Pumpo in quanto affidato a doglianze dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione in sede di legittimità, trattandosi di mere doglianze in punto di fatto, prive, tra l'altro, di una precisa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de