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Ordinanza — n. 31428/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31428/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31428/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUFFA FRANCESCO nato a CATANIA il 16/01/1982 avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania ha parzialmente riformato la sentenza del 21 novembre 2019 del Tribunale di Catania che aveva affermato la penale responsabilità di Francesco Buffa per il reato di furto in abitazione aggravato e per il reato di cui all'art. 38 r.d. 773 del 1931, condannandolo alla pena di giustizia; in particolare, la Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al citato art. 38 perché estinto per prescrizione e ha ridotto la pena; - che il motivo del ricorso dell'imputato è inammissibile per la sua estrema genericità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31428/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 38 r.d. 773 del 1931, condannandolo alla pena di giustizia; in particolare, la Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al citato art. 38 perché estinto per prescrizione e ha ridotto la pena; - che il motivo del ricorso dell'imputato è inammissibile per la sua estrema genericità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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truffa aggravata furto di lieve entità furto di minore entità furto aggravato infrazione alla legge sulle armi indagine su reati finanziari
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUFFA FRANCESCO nato a CATANIA il 16/01/1982 avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania ha parzialmente riformato la sentenza del 21 novembre 2019 del Tribunale di Catania che aveva affermato la penale responsabilità di Francesco Buffa per il reato di furto in abitazione aggravato e per il reato di cui all'art. 38 r.d. 773 del 1931, condannandolo alla pena di giustizia; in particolare, la Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al citato art. 38 perché estinto per prescrizione e ha ridotto la pena; - che il motivo del ricorso dell'imputato è inammissibile per la sua estrema genericità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11