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Ordinanza — n. 31427/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming lack of contradiction due to inadmissible request for retrial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31427/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Jean Luc Raviola's appeal against his aggravated assault conviction inadmissible. Raviola argued the trial lacked contradiction and illogical reasoning regarding the witness Giovanni Barillà's credibility, claiming the witness could not have seen the crime. The court rejected this because the witness provided elements suggesting violent intent despite not seeing the act, and Raviola refused to confront these arguments, merely requesting an inadmissible re-evaluation of evidence at the appellate level.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal challenging the credibility of a witness without confronting the specific arguments presented regarding their testimony is inadmissible in the court of cassation.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Inadmissible Appeal Witness Credibility Lack of Contradiction Aggravated Assault Court of Cassazione Procedural Admissibility lesioni gravi

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 616, comma 1, c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAVIOLA JEAN LUC nato a VENTIMIGLIA il 11/03/1976 avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO dì GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del 5 maggio 2021 del Tribunale di Imperia che aveva affermato la penale responsabilità di Jean Luc Raviola per il reato di lesioni personali aggravate, condannandolo alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della parte civile.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Jean Luc Raviola, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento. Articolando un unico motivo, il ricorrente lamenta la mancanza contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla attendibilità del teste Giovanni Barillà, che non poteva aver assistito al delitto, sostenendo che la prova sarebbe carente in ordine all'affermazione di penale responsabilità.

3. Il ricorso è inammissibile. La Corte di appello ha dato atto che il teste, per la posizione in cui egli si trovava, non ha visto l'imputato colpire la persona offesa, ma ha indicato una serie di elementi che lasciano ritenere che certamente l'odierno ricorrente abbia violentemente e dolosamente colpito la vittima. Il ricorrente non si confronta con tali argomenti, ma si limita ad invocare una rivalutazione del materiale istruttorio inammissibile in questa sede di legittimità.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così