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Ordinanza — n. 31426/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31426/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31426/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ENNAJI EL IDRISSI ABDELAZIZ nato il 01/01/1986 avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; # - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato la sentenza del 3 giugno 2021 del Tribunale di Genova che aveva affermato la penale responsabilità di Ennaji El Idrissi Abdelaziz per il delitto di furto aggravato e l'aveva condannato''alla pena di giustizia; in particolare, la Corte di appello ha applicato l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. ritenuta equivalente, assieme alle attenuanti generiche, alle aggravanti, e ha ridotto la pena; - che il motivo del ricorso dell'imputato, che si duole della entità della pena base, è un motivo nuovo non dedotto con l'atto di appello e che, pertanto, incorre nella sanzione dell'inammissibilità ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. e in ogni caso la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31426/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 62, n. 4, cod. pen. ritenuta equivalente, assieme alle attenuanti generiche, alle aggravanti, e ha ridotto la pena; - che il motivo del ricorso dell'imputato, che si duole della entità della pena base, è un motivo nuovo non dedotto con l'atto di appello e che, pertanto, incorre nella sanzione dell'inammissibilità ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. e in ogni caso la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina aggravamento della pena errore nella commisurazione della pena alleggerimento della pena indennità maggiorata sentenza penale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ENNAJI EL IDRISSI ABDELAZIZ nato il 01/01/1986 avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; #

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato la sentenza del 3 giugno 2021 del Tribunale di Genova che aveva affermato la penale responsabilità di Ennaji El Idrissi Abdelaziz per il delitto di furto aggravato e l'aveva condannato''alla pena di giustizia; in particolare, la Corte di appello ha applicato l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. ritenuta equivalente, assieme alle attenuanti generiche, alle aggravanti, e ha ridotto la pena; - che il motivo del ricorso dell'imputato, che si duole della entità della pena base, è un motivo nuovo non dedotto con l'atto di appello e che, pertanto, incorre nella sanzione dell'inammissibilità ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. e in ogni caso la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il