Cassation court dismisses appeal against appellate court's partial sentence reduction for drug trafficking, citing insufficient grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the appellate court's decision to partially reduce the sentence for drug trafficking. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the court found the original sentencing justified by the defendant's prior convictions, lack of repentance, and the severity of the conduct. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 360, comma 1, n. 2, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds for violation of law are manifestly unfounded, as the appellate court's reasoning on sentencing and the denial of generic mitigating circumstances was congruent with the facts and the defendant's role.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONORCHIO PAOLO ANTONIO nato a REGGIO CALABRIA il 05/11/1970 avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento ad opera di questa Corte di cassazione della sentenza della medesima Corte di appello del 4 giugno 2015, ha parzialmente riformato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria rideterminando in anni otto e mesi quattro di reclusione la pena inflitta a Paolo Antonio Monorchio per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990; - che il motivo del ricorso dell'imputato, che lamenta violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego delle circostanze generiche ed alla quantificazione della pena, è manifestamente infondato, atteso che il giudizio sulla entità della pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto e del ruolo svolto dall'imputato, mentre con riferimento al diniego delle attenuanti generiche sono state valorizzate le precedenti condanne, l'assenza di resipiscenza, la gravità della condotta contestata e la mancanza di elementi positivi di valutazione, neppure allegati dalla difesa; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis