Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31424/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for attempting to re-evaluate facts rather than citing procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31424/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Samuel Scurti's appeal against the second-instance conviction for aggravated theft inadmissible. The appellant argued for a different factual assessment, but the court ruled that such arguments merely propose alternative interpretations of evidence rather than identifying procedural flaws. Consequently, the appeal was rejected, and Scurti was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 609, comma 1, c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: Appeals challenging the persuasiveness or adequacy of the lower court's reasoning without citing manifest illogic, contradiction, or lack of motivation are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility factual re-evaluation prohibition manifest illogic standard evidence weight assessment court costs and fine sanzione penale revisione della sentenza penale abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609, comma 1, c.p.p.
Art. 616, comma 1, c.p.p.
280747); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso
Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco
Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv.
Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita
234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv.
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCURTI SAMUEL nato a SANREMO il 25/06/1986 avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del 17 maggio 2021 del Tribunale di Imperia che aveva affermato la penale responsabilità di Samuel Scurti per il delitto di furto aggravato e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo del ricorso dell'imputato è inammissibile, poiché volto a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa, mentre la decisione del giudice di merito non può essere invalidata da ricostruzioni alternative che si risolvano in una «mirata rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482;

Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507) e, a tale proposito, deve segnalarsi che questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di motivi di ricorso per cassazione, che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; 2 •

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend