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Ordinanza — n. 31421/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of admissible grounds under new plea bargain rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31421/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a plea bargain sentence, arguing the aggravating circumstance of public exposure was not applicable to the specific facts. The court rejected this, noting that appeals against plea bargains are strictly limited to specific legal grounds and cannot challenge factual evaluations or judicial discretion.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific statutory grounds, excluding challenges to factual evaluations or judicial discretion on aggravating circumstances.

Parole chiave

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plea bargain appeal admissibility requirements aggravating circumstance public exposure judicial discretion furto aggravato infrazione privilegiata incendio intenzionale aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 444, comma 2, cod. proc. pen.
279842, Cari, che ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
267504); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;
Legge 23 giugno 2017 n. 103

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari
Sez. 2, n. 33557 del 22/06/2016, Felleti
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEDMAOUI YASSINE nato a GAVARDO il 11/01/1997 avverso la sentenza del 14/12/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNA(dato avviso alle parti; I udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bologna ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., a Yassine Ledmaoui la pena da lui concordata con il Pubblico ministero per il reato di tentato furto aggravato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso Yassine Ledmaoui, a mezzo del suo difensore, per un unico motivo con il quale si duole della applicazione della aggravante della esposizione alla pubblica fede sostenendo che essa non è ravvisabile nel caso di specie sulla base della ricostruzione del fatto operata in sentenza; - che il ricorso è inammissibile, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha previsto che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena e la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Rv. 279842, Cari, che ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso) e non può escludersi che nel caso di specie ricorresse l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, considerato che la nozione di necessità dell'esposizione alla pubblica fede non ricomprende soltanto i beni esposti per destinazione o consuetudine, ma anche quei beni che in tale condizione si trovino in ragione di impellenti bisogni della vita quotidiana ai quali l'offeso è chiamato a far fronte (Sez. 2, n. 33557 del 22/06/2016, Felleti, Rv. 267504); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. C