Cassation Court dismisses appeal against aggravated attempted theft conviction for insufficient sentencing motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's confirmation of Daniele Lanzo's conviction for aggravated attempted theft. The appellant argued against the application of recidiva reiterata and the adequacy of the sentence, but the Court found the appellate court's reasoning sufficient under established jurisprudence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 133 c.p.: The Court of Cassation holds that a generic reference to the adequacy of the penalty is sufficient when the imposed sentence falls below the average statutory range, rendering specific detailed motivation unnecessary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZO DANIELE nato a TORINO il 17/09/1984 avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; »->
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del 30 aprile 2021 del Tribunale di Bologna che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Daniele Lanzo per il delitto di tentato furto aggravato e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante ed alla recidiva reiterata, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, con il quale si duole dell'applicazione della recidiva reiterata, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello fornito ampia motivazione con riguardo alla conferma dell'applicazione all'imputato della contestata recidiva, motivazione che risulta, peraltro, assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012, Rv. 251690; - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art.133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932), mentre per una pena base contenuta entro tale limite è sufficiente un generico rinvio all'adeguatezza della pena (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scarannozzino, Rv. 265283) e quindi agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa Giorgio, Rv. 276288) e, peraltro, la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288), cosicché nel caso di specie, in cui la pena è molto inferiore alla media edittale, in applicazione del principio sopra esposto, la motivazione, che fa riferimento ai precedenti penali dell'imputato, risulta adeguata; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; 2 •
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.