Italian Supreme Court dismisses appeal against partial sentence reduction for theft, citing procedural inadmissibility of omitted acquittal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a partial sentence reduction for aggravated theft, arguing the lower court failed to evaluate statutory acquittal grounds under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The court ruled that such arguments are procedurally barred when raised against a sentence modified under Article 599-bis, which only permits challenges regarding the formation of the settlement agreement or the prosecutor's consent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against sentences modified under Article 599-bis are inadmissible if they concern omitted acquittal grounds or sentencing errors not linked to the legality of the sanction, as these fall outside the specific admissibility criteria for this procedural track.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VAILATTI IRENE nato a VENARIA REALE il 25/02/1967 avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; I
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza del 15 aprile 2013 del Tribunale di Bassano del Grappa che aveva affermato la penale responsabilità di Irene Vailatti per il reato di furto in abitazione aggravato e l'aveva condannata alla pena di giustizia, con la recidiva reiterata specifica; in particolare, la Corte territoriale ha applicato le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante ed alla recidiva, riducendo di conseguenza la pena; - che il ricorso dell'imputata, che con il primo motivo si duole della carenza di motivazione in ordine alla assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e alla adeguatezza della pena, è inammissibile, atteso che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
è ammissibile laddove deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così de