Cassation court dismisses appeal claiming inability to weigh generic mitigating circumstances against recidiva reiterata under Art. 69 Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court correctly applied Article 69 of the Penal Code, which prohibits weighing generic mitigating circumstances against recidiva reiterata. The appellant argued for a balance between these factors, but the statute explicitly forbids such a judicial comparison in this specific scenario. Consequently, the court rejected the claim as legally unfounded and ordered the appellant to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 69, comma 4, cod. pen.; The law prohibits a judicial assessment of the preponderance of generic mitigating circumstances when recidiva reiterata has been applied, rendering any such argument inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALAN LUCA nato a BOLOGNA il 11/09/1970 avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del 22 febbraio 2019 del Tribunale di Ferrara che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Luca Galan per il delitto di furto e l'aveva condannato, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata, alla pena di giustizia; - che l'unico motivo del ricorso dell'imputato, che lamenta violazione di legge e carenza di motivazione in ordine al diniego della prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata, è inammissibile, atteso che l'art. 69, quarto comma, cod. pen. non permette di operare un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche nel caso in cui sia stata applicata la recidiva reiterata e che in tema di impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281;
Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157). - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de