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Ordinanza — n. 31416/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against plea bargain sentence for missing minor property damage mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31416/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's request to apply a minor property damage mitigation. The appellant argued that the trial court failed to consider this statutory mitigation, but the court held that in plea bargain proceedings, appeals are strictly limited to specific grounds such as legal qualification errors or lack of correlation between requests and rulings. Consequently, the court ruled that the omission of an unrequested mitigation cannot be challenged in cassation, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 444, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: In plea bargain proceedings, appeals to the Supreme Court are admissible only for specific grounds including erroneous legal qualification or lack of correlation between the defendant's requests and the sentencing, thereby precluding challenges regarding the non-application of unrequested mitigating circumstances.

Parole chiave

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plea bargain proceedings mitigating circumstances property damage mitigation cassation appeal grounds legal qualification error correlation between request and ruling procedural inadmissibility circostanza attenuante

Disposizioni normative citate

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Art. 444, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
254878) e l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 7401 del 31/01/2013, Gjataj, Rv. 254878
pen., solo sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla applicazione e comparazione delle circostanze prospettate dalle parti (Sez. 6, n. 7401 del 31/01/2013, Gjataj, Rv. 254878) e l'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDEDAIM AMAI nato a KHOURIBGA( MAROCCO) il 15/07/1984 avverso la sentenza del 29/09/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNA(dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bologna ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., a Amai Abdedaim la pena da lui concordata con il Pubblico ministero per il reato di tentato furto; - che ha proposto ricorso Amai Abdedaim, a mezzo del suo difensore, per un unico motivo con il quale si duole della mancata applicazione della attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità sostenendo che la questione sollevata atterrebbe alla qualificazione giuridica del fatto; - che il ricorso è inammissibile, atteso che, in tema di patteggiamento, non può essere censurato in sede di legittimità il difetto di motivazione della sentenza in ordine ad una circostanza attenuante non richiesta e non applicata, dovendo il giudice investito della richiesta di applicazione della pena pronunciarsi, in base all'art. 444, comma 2, cod. proc. pen., solo sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla applicazione e comparazione delle circostanze prospettate dalle parti (Sez. 6, n. 7401 del 31/01/2013, Gjataj, Rv. 254878) e l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha previsto che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così de