Italian Court dismisses appeal on aggravated theft conviction, ruling legal qualification admissible without new fact findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Ruozzi and Lembo inadmissible, upholding their conviction for aggravated theft. The appellants argued the crime was attempted rather than consummated, but the court noted the lower court had already established possession of the stolen item. Consequently, the legal qualification issue was deemed resolvable without new factual inquiries, warranting dismissal under Article 609 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 comma 2 c.p.p.; The Court of Cassation may decide on legal qualification issues in a trial of legality only if the resolution does not require new factual findings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RUOZZI FABRIZIO nato a MILANO il 11/12/1984 LEMBO FRANCESCO nato a AGROPOLI il 13/03/1982 avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del 27 gennaio 2021 del Tribunale di Reggio Emilia che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Fabrizio Ruozzi e Francesco Lembo per il reato di furto aggravato e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alle recidive loro rispettivamente contestate, li aveva condannati alla pena di giustizia; - che il primo motivo del ricorso degli imputati, che si dolgono della qualificazione del fatto come furto consumato, anziché tentato, è inammissibile, atteso che la Corte di appello ha affermato che i due imputati hanno conseguito, sia pure per un breve periodo di tempo, il possesso della cosa sottratta e la questione sulla qualificazione giuridica del fatto rientra nel novero di quelle su cui la Corte di Cassazione può decidere ex art. 609 comma 2, cod. proc. pen. e, pertanto, può essere fatta valere in sede di giudizio di legittimità, solo se per la sua soluzione non siano necessari accertamenti in punto di fatto (Sez. 1, n. 13387 del 16/05/2013, dep. 2014, Rv. 259730); - considerato che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato sia in relazione all'applicazione della recidiva, sia in relazione alla graduazione della pena; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec