Cassation appeal dismissed for lack of specificity when attacking only one of two independent grounds for denial of mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant attacked only one of two independent legal grounds used by the Court of Appeal to deny mitigating circumstances. The appellant argued that the denial was based merely on the appearance of motivation, but the lower court explicitly stated that prior criminal records precluded the application of such circumstances. The court ruled that since the lower court provided two distinct and sufficient reasons for its decision, criticizing only one fails the requirement of specific grounds necessary for cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 590, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it lacks specific grounds, particularly when the lower court's decision rests on multiple independent rationes decidendi and the appellant attacks only one of them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATEA VIOREL nato il 05/04/1972 avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; ;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del 12 maggio 2016 del Tribunale di Ferrara che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Viorel Catea per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che si duole della mera apparenza della motivazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato e comunque generico, atteso che la Corte di appello ha motivato affermando che i precedenti penali non consentono di applicare le circostanze e che comunque non vi sono elementi che possano giustificare la loro applicazione, così ponendo alla base del diniego due distinte ed autonome rationes decidendi delle quali il ricorrente attacca una sola ed è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Bimonte, Rv. 272448); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec